Per quanto concerne l’ambito penale, il lavoro dello psicologo è per lo più inerente la valutazione della capacità di intendere e di volere di una persona e quindi l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa.
Qualora sia avviata una perizia/CTU, gli avvocati di parte hanno, a loro volta, la possibilità di nominare ciascuno un proprio consulente esperto. In questo caso lo psicologo è indicato come "Consulente Tecnico di Parte" (CTP), e consulenza è indicata l’opera da questi svolta.
Il CTP ha il compito di seguire le varie fasi della Perizia/CTU, di tutelare, nei limiti della deontologia professionale, l’interesse della propria parte, di produrre ulteriore documentazione clinica e di redigere una relazione finale a sostegno o a critica del risultato al quale il Consulente del Giudice è giunto.
L’attività dello psicologo forense può essere richiesta anche da altro professionista, come uno psichiatra o un medico-legale, nominato quale Perito, Consulente d’Ufficio o di Parte. In tali casi, lo psicologo forense opera come ausiliario del tecnico.